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Nursind - Rc Professionale

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RC Professionale

Esiste una quota di professionisti le cui prestazioni non sono compensate da una struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, ma da altri soggetti.

 

Detto nella logica utilizzata dalla Legge Gelli, professionisti della cui opera non si avvalgono direttamente strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private.

 

In una situazione complessa frastagliata, dove a una serie di rapporti di lavoro tradizionali, “tipici” e codificati si affiancano anche altri rapporti, focalizzare la propria attenzione sulla dazione del denaro è il modo migliore per fare chiarezza sul punto.

 

Si tratta di identificare:

  • a chi il paziente versa il compenso, integralmente o in forma di quota di partecipazione alla spesa sanitaria-ticket,

  • da chi il professionista riceve la remunerazione della prestazione

.

 

Tutti i professionisti che ricevono il proprio compenso da un soggetto non qualificabile come “struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata” per adempiere all’obbligo assicurativo previsto dalla Legge sono tenuti a stipulare una copertura RC Professionale, la “Colpa Grave” infatti non sarebbe sufficiente, non coprendo l’intero spettro della responsabilità professionale.

 

NurSind mette a disposizione di questi professionisti una polizza con le seguenti caratteristiche:

 

  • Massimale € 2.000.000,00 per sinistro;

  • Ampia definizione di richiesta di risarcimento;

  • Nessuna franchigia;

  • Retroattività dalle ore 24 del 31/12/2011;

  • Ultrattività decennale gratuita;

  • E’ inclusa la responsabilità derivante da proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale;

  • Gli assicuratori si impegnano, nei termini e alle condizioni della presente Polizza, a tenere indenne l’Assicurato delle Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta allo stesso successivamente alla decorrenza della presente Polizza, anche se derivanti da Fatti e/o Circostanze noti all’Assicurato prima della decorrenza della Polizza, a condizione che

- Alla data in cui per la prima volta l’Assicurato sia venuto a conoscenza del fatto fosse coperto da assicurazione;

- La polizza che garantiva l’Assicurato all’epoca e le successive non consentissero l’apertura di un sinistro;

- L’Assicurato sia stato ininterrottamente coperto;

- L’Assicurato esibisca la polizza assicurativa in corso al momento della prima richiesta e tutte le successive.

programma-polizza

Vantaggi della polizza

  • Massimale € 2.000.000,00 per sinistro

  • Ampia definizione di richiesta di risarcimento