RC Professionale Dettaglio - Nursind
RC Professionale
Esiste una quota di professionisti le cui prestazioni non sono compensate da una struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, ma da altri soggetti.
Detto nella logica utilizzata dalla Legge Gelli, professionisti della cui opera non si avvalgono direttamente strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private.
In una situazione complessa frastagliata, dove a una serie di rapporti di lavoro tradizionali, “tipici” e codificati si affiancano anche altri rapporti, focalizzare la propria attenzione sulla dazione del denaro è il modo migliore per fare chiarezza sul punto.
Si tratta di identificare:
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a chi il paziente versa il compenso, integralmente o in forma di quota di partecipazione alla spesa sanitaria-ticket,
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da chi il professionista riceve la remunerazione della prestazione
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Tutti i professionisti che ricevono il proprio compenso da un soggetto non qualificabile come “struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata” per adempiere all’obbligo assicurativo previsto dalla Legge sono tenuti a stipulare una copertura RC Professionale, la “Colpa Grave” infatti non sarebbe sufficiente, non coprendo l’intero spettro della responsabilità professionale.
NurSind mette a disposizione di questi professionisti una polizza con le seguenti caratteristiche:
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Massimale € 2.000.000,00 per sinistro;
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Ampia definizione di richiesta di risarcimento;
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Nessuna franchigia;
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Retroattività dalle ore 24 del 31/12/2011;
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Ultrattività decennale gratuita;
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E’ inclusa la responsabilità derivante da proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale;
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Gli assicuratori si impegnano, nei termini e alle condizioni della presente Polizza, a tenere indenne l’Assicurato delle Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta allo stesso successivamente alla decorrenza della presente Polizza, anche se derivanti da Fatti e/o Circostanze noti all’Assicurato prima della decorrenza della Polizza, a condizione che
- Alla data in cui per la prima volta l’Assicurato sia venuto a conoscenza del fatto fosse coperto da assicurazione;
- La polizza che garantiva l’Assicurato all’epoca e le successive non consentissero l’apertura di un sinistro;
- L’Assicurato sia stato ininterrottamente coperto;
- L’Assicurato esibisca la polizza assicurativa in corso al momento della prima richiesta e tutte le successive.
Vantaggi della polizza
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Massimale € 2.000.000,00 per sinistro
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Ampia definizione di richiesta di risarcimento
Documenti
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